Gentile Presidente Giorgio Napolitano,
consapevoli della Sua funzione istituzionale e delle responsabilità che ne derivano, ci permettiamo di rivolgerci a Lei per sottoporLe una questione di immediata attualità.
La legge 102/2009 ha reiterato un provvedimento che consente alle pubbliche amministrazioni di prepensionare coattivamente i dipendenti con una anzianità contributiva di 40 anni.
La legge esclude dal provvedimento i professori universitari.
Per dimostrare di essere virtuosi, e in quanto tali ricevere finanziamenti, alcuni atenei hanno interpretato tale provvedimento in senso restrittivo ed hanno inviato lettere di prepensionamento coatto ai “ricercatori universitari di ruolo”, giocando sull’ambiguità del temine usato nella legge, che non distingue tra funzione e qualifica come non dovrebbe accadere in uno Stato di Diritto garantista, e conducendo ciò a contraddizioni e discrezionalità inammissibili.
Infatti i ricercatori universitari di ruolo (qualifica) sono equiparati ai professori universitari di ruolo, associati e ordinari (qualifica) nella loro funzione docente (facendo parte legittimamente da sempre del personale docente), particolarmente grazie a incarichi e responsabilità di docenza ricoperti a partire dal 1990. Tale elemento è imprescindibile se si vogliono rispettati i principi fondamentali su cui si fonda l’Istituzione Università pubblica: la libertà di ricerca e la libertà di insegnamento.
E ancora, il provvedimento è stato adottato:
-nonostante la legge 230/2005 definisca professori aggregati i ricercatori con incarichi di insegnamento,
-nonostante il Miur abbia incluso i ricercatori universitari fra i docenti necessari per attivare i corsi di laurea (2004/2007)
- nonostante la legge che ha istituito il loro ruolo definisca l’età pensionabile a 65 anni (382/1980),
- ma SOPRATTUTTO nonostante la legge ponga professori e ricercatori universitari soggetti ad un regime giuridico in deroga rispetto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (165/2001 art. 3), nel rispetto di quanto prima espresso sui principi istituzionali dell’Università pubblica.
La discrezionalità di applicazione da parte delle amministrazioni che è conseguente alla suddetta legge ha determinato e determina una serie di discriminazioni che ci permettiamo di sottoporre alla Sua attenzione e alla Sua sensibilità giuridica:
- il provvedimento non pone su piani diversi chi ha riscattato a proprie spese gli anni di studio e chi non li ha riscattati: infatti i 40 anni contributivi non distinguono fra contributi volontari e obbligatori. Rimane perciò la sgradevole impressione che si approfitti dei contributi volontari per prepensionare
- la stessa legge esonera dal provvedimento 'magistrati e professori
universitari'. Una interpretazione della legge (come quella che è stata recentemente prospettata dal Consiglio di Stato ord. 3254/2010, a fronte di ord. 2762/2010 e 3081/2010) sostiene che i ricercatori non sono professori e quindi non sono esonerati. Per altro l’ultima modifica della legge (102/2009) circoscrive il provvedimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime privatistico, mentre i ricercatori rientrano fra i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico (d. lgsl. 165/2001).
Tale circostanza crea il seguente paradosso: i ricercatori, personale a regime di diritto pubblico (165/2001), sono fatti oggetto di un provvedimento destinato ai dipendenti in regime di diritto privato (circolare 4/2009 Dipartimento Funzione Pubblica), ma non possono accedere alla giustizia che presiede alle controversie circa i rapporti di lavoro di tipo privatistico, perché sono sottratti alla giustizia ordinaria e dipendono dalla giustizia amministrativa, che logicamente ignora i rapporti di lavoro privatistici.
Chiunque ha diritto a una difesa adeguata e lo stato delle cose attualmente la preclude ai ricercatori.
- discriminazione perché il provvedimento è circoscritto al triennio 2009-2011: chi si troverà nelle stesse condizioni nel 2012 non sarà colpito: la
discriminazione è basata sull'età, sull'anno di nascita, sul fatto che il ricercatore abbia deciso o no di riscattare gli anni di laurea
- discriminazione perché il provvedimento è soggetto a variabili occasionali:
sede di lavoro, gestione passata più o meno disinvolta da parte di atenei poco virtuosi, o anche di atenei virtuosi che tuttavia privilegiano i premi a dirigenti amministrativi e vantano residui attivi di bilancio più o meno consistenti
- discriminazione perché vengono prepensionati ricercatori alcuni dei quali non hanno ancora compiuto 60 anni e vengono
lasciati in servizio professori ordinari e associati a 70 e 68 anni
- discriminazione perché la risoluzione del rapporto di lavoro è unilaterale e
comporta come conseguenza che il raggiungimento di una certa età equivale ad una giusta causa per licenziamento
- discriminazione perché contravviene il principio di omogeneità nei trattamenti
previdenziali dei dipendenti pubblici, in quanto l'importo della pensione viene
ridotto rispetto all'importo di una pensione con scadenza naturale
- discriminazione perché, essendo stato ad oggi il provvedimento applicato da meno del 20% degli atenei italiani, una percentuale corrispondente di ricercatori con 40 anni di anzianità contributiva, fatta oggetto di questo provvedimento che produce agli interessati danni irreversibili, grazie alla discrezionalità che lo contraddistingue, si trova discriminata rispetto ai restanti ricercatori italiani, pur appartenendo al medesimo ruolo che ne determina identici diritti e doveri
A ciò si aggiunga l’estremo margine di discrezionalità che consente agli atenei di fissare, per l’eventuale mantenimento in servizio, parametri tra i più vari, ma tali da impedire ai ricercatori la permanenza in ruolo.
Sulla scorta di tali considerazioni ci siamo permessi, gentile Presidente Napolitano, di rivolgerLe un appello, chiedendoLe
-di adoperarsi per impedire una ulteriore contrazione dell’università, con la perdita di personale che spesso non ha ancora compiuto 60 anni in un momento in cui le nuove assunzioni sono ulteriormente ridotte, essendo aumentate le restrizioni al turn over, e soprattutto in un momento in cui a tutti si chiede di posticipare la data della pensione (senza contare la soglia dei 65 anni per le donne nella Pubblica Amministrazione), come richiesto nell’ultima manovra finanziaria
-di intervenire per non permettere le ingiustizie e le discriminazioni che emergono dalla norma in questione, perché la discrezionalità che caratterizza tale provvedimento non sia foriera di ulteriori discriminazioni fra ricercatori universitari, ossia fra cittadini italiani di identici diritti e doveri.
RingraziandoLa per l’attenzione e fiduciosi in un Suo intervento, porgiamo rispettosi saluti
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Elenco dei docenti che hanno aderito all'appello
Chi volesse aderire a questo appello può farlo molto facilmente e senza la perdita di tempo per creare un account google,nel caso in cui non lo avesse,semplicemente inviando una email a questo indirizzo:
appellodocentiitaliani@gmail.com
Sarà nostra cura inserire il suo nome e cognome e università di appartenenza nell'elenco degli aderenti all'interno di questo sito web